
PERIZIE CERTIFICATE
Il nostro obiettivo è quello di consentire all’utente che accede al nostro sito di orientarsi e conoscere quelli che sono gli strumenti per tutelare al meglio i suoi diritti.
La conoscenza dei diritti è un diritto- dovere di ognuno di noi. Questa pagina vuole essere una guida che consenta di aiutare in modo pratico chi si trova ad affrontare questo tipo di problematiche evitando di spendere senza motivo spese ingenti per evitare i danni conseguenti a questo tipo di problematiche. Se poi per negligenza siamo stati noi stessi a causare e non subire il problema, occorre affrettarsi a sanare la situazione prima che venga esperita nei nostri confronti un’azione risarcitoria.
Per questo motivo, prima di affrontare il tema delle perizie e dell’importanza della consulenza tecnica avanzata nella materia delle infiltrazioni e delle perdite in generale, riteniamo opportuno rappresentare quelli che sono i principi giuridici alla base di ogni eventuale contenzioso civile che dovesse scaturire dall’accertamento di tali problematiche.
Ciò sarà utile, perchè permetterà di comprendere la centralità della consulenza tecnica avanzata in una materia che a volte si presenta insidiosa proprio per la difficoltà della parte di adempiere all’onere della prova.
Partiamo dall’origine.
Nel processo civile vige un principio fondamentale. Si tratta dell’onere della prova sancito dall’art. 2697 del codice civile. Detta norma stabilisce: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.
Questo vuol dire che chi vuol far valere in giudizio un diritto deve necessariamente provare i fatti costitutivi che ne costituiscono il fondamento, chi invece eccepisce l’inesistenza di quei fatti deve a sua volta provare i fatti modificativi estintivi su si fonda tale eccezione (onus probandi incumbit ei qui dicit). In sostanza chi afferma un fatto ha l’onere di provare quel fatto, così come chi nega l’esistenza di quel fatto ha l’onere di provare la sua inesistenza.
La funzione della prova è quella di eliminare l’incertezza sull’esistenza di un fatto che finchè non verrà provato non potrà essere dichiarato vero o falso e quindi non potrà essere ritenuto rilevante.
L’osservanza dell’onere probatorio è fondamentale per l’esercizio del tipo di azione da far valere in giudizio che nella materia di nostra competenza data la tipologia di problematiche è quella della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 e seguenti del codice civile.
Chiarito tale aspetto, al fine comprendere il tipo di indagine che viene effettuata e la sua difficoltà probatoria occorre preliminarmente fare alcune considerazioni sui diversi tipi di responsabilità: responsabilità precontrattuale artt. 1337, 1338 c.c.), la responsabilità contrattuale (art.1218 c.c.) ed extracontrattuale (art.2043 c.c. ).
La responsabilità precontrattuale tutela l’interesse all’adempimento,ed in generale ogni violazione dei doveri di buona fede e formazione del contratto, evitando trattative inutili, stipula di contratti invalidi, recesso ingiustificato nelle trattative stesse.
Le norma cardine di questo tipo di responsabilità sono gli artt. 1337 c.c. e 1338 c.c..
La responsabilità contrattuale è diretta alla tutela dei diritti relativi nei confronti di un determinato soggetto e riguarda l’adempimento di una prestazione nell’ambito di un rapporto obbligatorio.
Fondamento della responsabilità contrattuale è l’art. 1218 c.c.
Contrariamente alla responsabilità contrattuale, quella extracontrattuale detta anche aquiliana (lex aquiliana)
tutela i diritti assoluti ed è quella che deriva non come la prima dalla violazione di un dovere specifico, ma generico indicato solitamente dalla dottrina con l’espressione del neminem ledere. Questo significa che il diritto al risarcimento sorge come obbligazione primaria in conseguenza di un fatto illecito che in questo caso è il danno ingiusto cagionato ad altri (e non l’inadempimento di obbligazione di fonte contrattuale o meno o violazione del dovere di buona fede nelle trattative contrattuali) dove non è necessario che via sia un legame obbligatorio tra le parti.
Fondamento di tale responsabilità è l’art. 2043 che recita testualmente: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Nell’ambito di applicazione della responsabilità extracontrattuale l’onere della prova, diversamente da quella contrattuale, è a carico del danneggiato che deve con prove idonee e inconfutabili dimostrare non solo l’esistenza del danno- evento, inteso come evento lesivo che ha provocato il pregiudizio, ma anche il nesso di causalità tra il comportamento antigiuridico e detto evento. Il che non è semplice o scontato considerato la materia che stiamo per trattare. A prescindere dal tipo di responsabilità quello che si vuole evidenziare in questa sede è che l’assolvimento dell’onere probatorio nel caso si voglia avviare un’azione giudiziaria o difendersi da tale azione deve essere rigoroso. Lo esige non solo il codice civile ma la stessa giurisprudenza che in questi anni ha dato delle direttive molto precise.
Alla regola posta dall’art. 2043 c.c. seguono altre norme che prevedono specifici casi di responsabilità extracontrattuale i quali si basano su presupposti che non sono del tutto coincidenti con quelli della norma principale, specie per quanto riguarda la colpevolezza del soggetto chiamato a rispondere, atteso che i danni causati dal proprio comportamento doloso o colposo non è l’unico criterio di imputazione. Nelle norme successive all’art. 2043, vi sono altri criteri di imputazione della responsabilità. Ad esempio nel caso delle infiltrazioni la responsabilità per danni è legato alla proprietà o alla custodia del bene ( pensiamo ad un condominio, ad una casa o ad una scuola).
