
IL CONSULENTE TECNICO E LA PERIZIA DI PARTE
Il conferimento d’incarico ad un consulente tecnico credibile ed esperto del settore risulta opportuna sia per accertare l’esistenza di eventuali danni e responsabilità sia ai fini di una loro quantificazione. In questo tipo di controversie la conoscenza e la valutazione tecnica è fondamentale. Se il cliente è coinvolto in una causa pendente o intende avviare un’azione giudiziaria deve essere consapevole che la sua posizione potrà essere supportata da un perito di parte la cui relazione sarà valutata dall’Autorità giudiziaria e dal Consulente tecnico nominato dallo stesso Giudice.
A conforto di quanto espresso si richiama l’art. 201 c.p.c. che recita testualmente:
Il Giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. »
Questo per quanto riguarda il profilo processuale, mentre per quanto riguarda la valutazione della perizia di parte occorre partire dal dato normativo rappresentato dall’art.116 cpc.: “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente”.
Alla luce di ciò, anche la perizia di parte può avere un peso importante nella decisione della causa, poichè se risulta obiettiva ed è redatta in maniera scientifica, il Giudice la potrà ritenere condivisibile e valutarla secondo il suo apprezzamento. Per questo è fondamentale che il consulente sia obiettivo, attenendosi ai risultati reali dei suoi accertamenti.
Come già evidenziato, se la perizia di parte risulta obiettiva ed è redatta in maniera scientifica potrà determinare il Giudice ad assumerla a fondamento della decisione al posto di quella dello stesso Ctu incaricato, purchè la sentenza sia sul punto adeguatamente motivata onde evitare censure di legittimità. (Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 24630/20154).
In ogni caso, prima di ogni giudizio, sarebbe preferibile procedere ad una diagnosi preventiva, poichè, laddove le risultanze del tecnico dovessero smentire le richieste del cliente che si rivelino infondate, si eviterebbero i costi e le spese di una procedura lunga ed inutile che rischierebbe di concludersi con il rigetto della domanda e la condanna alle spese della parte.
